Ricorsi alla Corte di Giustizia: respinti per Moratti, Preziosi, Secco e Blanc
La Corte di giustizia federale ha respinto ieri il ricorso dell’Inter e di Moratti per l’inibizione d tre mesi per i contatti con Preziosi. Respinto anche il ricorso del presidente del Genoa (inibizione di sei mesi). Nulla di fatto anche per i ricorsi di Blanc e Secco della Juventus e del calciatore Amauri (accolto parzialmente quello dei suoi due ex agenti Grimaldi: dimezzata l’ammenda e ridotta a 14 mesi l’inibizione). Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa ufficiale, copiato dal sito della FIGC.
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
SEZIONI UNITE
RIUNIONE MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2010
1) Ricorso Sig.ri GRIMALDI Stanislao e GRIMALDI Mariano, Agenti di Calciatori avverso le sanzioni rispettivamente inflitte, della sospensione per mesi 18 e dell’ammenda di € 100,000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010, dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 , commi 1, 3 e 11 del Regolamento Agenti vigente fino al 31.1.2007; degli artt. 3, commi 1 e 4; 15 comma 1 del medesimo Regolamento e dell’art. 12, comma 1 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori; delle regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; dell’art. 30, comma 2 Statuto Federale in relazione agli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti oggi trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3 del vigente Regolamento Agenti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)
2) Ricorso Sig. SARTORI Giovanni, Direttore Sportivo dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. l , comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10, commi 1 e 11, e 16, comma 2 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti – nota N. 7964/1370pf07- 08/SP/ad del 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)
3) Ricorso A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 40,000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., nella violazione ascritta al suo Direttore Sportivo Sig. Sartori Giovanni – nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)
4) Ricorso F.C. JUVENTUS F.C. S.P.A. avverso le sanzioni:
* Inibizione per mesi 2 al Sig. Jean-Claude Blanc, – Amministratore Delegato della società -;
* Inibizione per mesi 2 al Sig. Secco Alessio, – Direttore Sportivo della società – ;
* ammenda di € 40,000,00 alla società
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni, rispettivamente ascritte, con nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 – degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all’art. 16 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)
5) Ricorso calciatore DE OLIVEIRA AMAURI Carvalho avverso la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e degli artt. 93 e 94 N.O.I.F. – nota n. 7964/1370pf07-08/SP/ad del 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)
Riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4) e 5), ACCOGLIE IN PARTE quello proposto dai Sigg.ri Grimaldi Stanislao e Mariano riducendo le sanzioni loro rispettivamente inflitte a mesi 14 di inibizione ed ammenda di € 50.000,00. Conferma nel resto.
6) Ricorso F.C. Internazionale Milano S.p.A. avverso le sanzioni;
* inibizione per mesi 3 al Sig. Moratti Massimo, – Presidente della società -;
* ammenda di € 45.000,00 alla società;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S.- nota n. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)
7) Ricorso Genoa Cricket and Football Club S.p.A. avverso le sanzioni:
* inibizione per mesi 6 al Sig. Preziosi Enrico, – Presidente della società -;
* ammenda di € 90.000,00 alla società;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 19, comma 2 lett. a) e 4, comma 2 C.G.S. – nota n. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)
La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6) e 7), li RESPINGE.
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29. lug, 2010

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La C.G.F. confemando la tardiva sentenza solletico di Palazzi, ha voluto dimostrare la sua imparzialita’ comminando per la prima volta una sanzione al Presidente Moratti ( che continuera’ tranquillamente a gestire il calcio mercato ).
Lo scandalo semmai riguarda il passato e tutte le volte che non si e’ volutamente intervenire sulle svariate magagne interiste ben piu’ gravi di un semplice colloquio tra Presidenti !!!
PALAZZI VATTENE!!!
ho saputo da fonte certa che stamattina un vigile ha fatto una multa a moratti per divieto di sosta di fronte agli uffici della saras… finalmente qualcosa si muove, certi comportamenti del dentone non sono + accettabili!
Ah, perchè Moratti ha avuto pure il coraggio di fare ricorso?????
loro fanno il ricorso, e noi per la serie b e penalizzazione diciamo che e' una pena giusta…
forse sono io lo stupido?
caro a.agnelli, fai come i romanisti, hanno atteso l’esito del ricorso, accertato l’illecito, ora partono in quarto. Tu dormi sonni tranquilli. Ci costringi ad unirci ai romanisti (meno male che c’è ranieri ad addolcire l’appoggio). Pasquale