Le differenze tra il “caso Amauri” e il caso “Milito-Motta” da un punto di vista giuridico

Abbiamo chiesto un parere all’amico e collaboratore Alessandro V. Greco circa le differenze tra il “caso Amauri” e il “caso Milito-Motta”, essendo un argomento molto caldo in questi giorni. Di seguito la sua risposta.

La Commissione Disciplinare si è espressa a proposito del c.d. “Caso Amauri”, sanzionando Blanc, Secco e, conseguentemente, la Juventus. Alcuna sanzione per Amauri, avendo quest’ultimo collaborato con gli organi di giustizia sportiva. Tralasciando il fatto che la sanzione inflitta alla Juve deriva essenzialmente da una dichiarazione dello stesso Amauri (“il Vittorio Grimaldi – padre del procuratore Mariano Grimaldi – è la persona che effettivamente mi gestisce”), osserviamo le differenze che intercorrono tra tale vicenda e il deferimento di Moratti circa il passaggio di Milito e Motta dal Genoa all’Inter.

1) Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).

2) Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

In base a tale disposizione, l’interpretazione fornita da Paco D’Onofrio sembra doversi preferire a quella rilasciata da Grassani alla Gazzetta dello Sport.

Secondo quest’ultimo, facendo leva soprattutto sui precedenti, l’Inter non rischierebbe alcunché e gli stessi trasferimenti non sarebbero esposti ad alcuna revoca.

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19 repliche per “Le differenze tra il “caso Amauri” e il caso “Milito-Motta” da un punto di vista giuridico”

  1. Anche Recoba ai tempi non aveva titolo a partecipare alle partite, ma non fecero nulla comunque se non deferire Oriali (o per lo meno ricordo così, se sbaglio smentitemi).

    Poi figuriamoci, non penalizzeranno mai l'unica squadra italiana (italiana perché iscritta alla Serie A, non per altro) che ha conquistato l'Europa che conta dopo anni di magra. (poi figuriamoci, prima squadra italiana a fare triplette)

    Alla FIFA non interessa nulla, considerando che si dovrebbe tirar su un casino e in sostanza invalidare una champions.

    In ogni caso i tempi della giustizia sportiva sono mostruosamente lenti tanto quanto quelli della giustizia penale. O per meglio dire, sono lenti quando lo vogliono, in altri casi furono fin troppi veloci (calciopoli docet).

    Il caso Amauri si risolve dopo praticamente due anni. Quello di Milito-Motta doveva essere risolto immediatamente, considernado che in questo caso i due giocatori ex genoa non avevano titolo a partecipare alle competizioni da loro disputate (ben 3 competizioni disputate senza averne titolo).

  2. quando ci sarà la sentenza sul caso milito-motta??? ringrazio anticipatamente.

    dall'esito di questa storia si capira' l'andazzo di tante cose.Se l'inter viene salvata anche in questo caso da un cavillo legale o punita in modo leggero (leggere caso recoba) vadano tutti a quel paese..lo dicessero che ci sono degli intoccabili andassero tutti a….! attendo sulla riva del fiume.

  3. voglio proprio vedere che cosa si inventano a questo giro.

  4. quindi antonio fammi capire, lo so che è scritto abbastanza chiaro ma chiedo una piccola verifica da parte tua, cioè secondo paco d'onofrio l'inter è da punire con nullità dei contratti e tutto il resto mentre grassani dice che tale norma non è applicabile?

    ora dico una cosa, come è possibile che due giuristi(sperando che grassani lo sia)abbiano studiato la stessa cosa ma diano pareri differenti sulla stessa situazione giuridica??

    Chi ha torto e chi ragione?

    grazie antonio

    matteo

  5. E' inutile illudersi, quando ci sono interessi economici forti in gioco la giustizia non è uguale per tutti.

    Secondo me la sentenza l'hanno già scritta:

    - inibizione dell'onesto per 2/3 mesi;

    - sanzione pecuniaria (lieve) per l'atalanta di milano.

    Poi, come al solito, ci sarà una campagnia mediatica che ci convincerà che l'inter è una squadra perseguitata e che gli errori sono stati commessi in buona fede perchè il presidente cartonato è una persona onesta.

  6. ACB, a tuo parere, sentita anche l'intervista di Toni dove parla di Preziosi, non ti pare che quest'ultimo stia tirando un pò troppo la corda? Non vorrei che godesse di una sorta di immunità legata al fatto dei "pizzini" ritrovati in aula quando fu condannato. che ne pensi?

  7. flower185 avere delle interpretazioni diverse è abbastanza normale nel mondo giuridico.

    ogni giudice la pensa diversamente.

    cmq Grassani è uno degli avvocati più preparati nell'ambito del diritto sportivo.

    tanto per farti capire è l'avvocato che ha fatto si che pandev riuscisse a risolvere il contratto con la lazio (ricordati che ledesma non ha avuto la stessa "fortuna")

    • ah! allora ok. è semplicemente l'avvocato dell'inter.

      pandev interessava all'inter ed ecco qua, il giocatore è svincolato dalla lazio.

      ledesma non interessa all'inter ed ecco qua. il contratto vale ancora..

      sarà mica questa la chieve di lettura? altro che bravo grassani. è l'inter che è brava a farsi rispettare..

    • grazie per la precisazione, le leggi dovrebbero avere lo scopo di facilitare le prese di posizione in termini decisionali e di eliminare la discrezionalità ed invece accade il contrario, chiaramente non volevo in nessun modo screditare l'avvocato grassani , mi chiedevo solo di questa differenza di vedute tra grassani e d'onofrio, comunque anche in questo caso il "buon senso" trionferà e i nerassurdi la scamperanno

  8. Per correttezza…grassani non è l'avv dell'Inter.

    anche se dopo la vicenda ledesma qualcuno potrebbe aver avuto qst sospetto.

    :D

  9. Cioè… mi state dicendo che state aspettando l'8 luglio? Per sentire che cosa? Che il vizio di forma non presuppone alcuna pena, nonostante il CGS prevede proprio una pena ben precisa?

    @GDS: farsi rispettare è un concetto diverso, certo non è quello che fa l'Atalanta di Milano! Quello si chiama imbroglio: non c'è altro nome!

  10. Finira' come il caso Recoba!! Finche' nessuna societa' ( e sara cosi') fara' reclamo ufficiale nessuno potra' invalidare e far perdere una partita a tavolino (V-3 N-2 ) ….. Se aggiungiamo i casi Stankovic ,Pandev, i ragazzini, ecc.ecc.ecc, sono diventati i maggiori esperti nell'eludere le carte federali e le Regole !!!

    Ormai Ci manca solamente il caso Scafroglia .!!

  11. Finché la giustizia non farà niente, l'inter continuerà tranquillamente i suoi affari.

  12. come previsto, una bolla di sapone:

    …Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione

    di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla

    Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00

    (Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella

    di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).

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