Caso Milito-Motta. Il Codice di Giustizia Sportiva ancora una volta disapplicato

(di Alessandro V. Greco)

Tutto come previsto!!!

La Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC ha condannato Preziosi  e Moratti in conseguenza della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Moratti, soprattutto, è stato ritenuto responsabile di aver avuto rapporti con tesserati inibiti vietati dal suddetto art. 10 CGS.

Per tale motivo, il Sig. Moratti è stato inibito per tre mesi, mentre il Sig. Preziosi per sei.

Tale condanna, che conferma in toto le richieste irrisorie del Procuratore Federale, coincide con quella riguardante la Sig.ra Menarini Francesca ed il Sig. Menarini Renzo, rispettivamente Presidente ed Amministratore delegato del Bologna 1909 Spa, rei di aver avuto “contatti, nelle loro rispettive qualità, con il Sig. Luciano Moggi, soggetto inibito e comunque non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo per il trasferimento del Sig. Ceravolo quale Direttore Sportivo della Società Bologna”.

Ma tale coincidenza desta qualche perplessità per 2 ordini di motivi:

-                    nel caso del Bologna, il contratto con il Sig. Ceravolo non fu mai concluso, come del resto sottolineano gli stessi componenti della Commissione: invero, quest’ultimo è stato prosciolto posto che “non può essere sottovalutato il fatto che il Ceravolo non accettò le proposte del Bologna divaricando la sua condotta da quella della Menarini e del Moggi”;

-                    il Sig. Moggi anche se inibito non appartiene più all’Ordinamento sportivo, sicchè non dovrebbe sussistere la violazione dell’art. 10 CGS posto che è un cittadino qualunque al quale non possono essere vietati i basilari diritti in assenza di una sanzione penale.

Ma anche tralasciando questo parallelismo la vicenda Milito – Motta desta altre perplessità.

Infatti, l’art. 10, al fine di garantire che i soggetti inibiti non esercitino alcuna attività inerente le competizioni sportive, prevede altresì che gli atti, conclusi in seguito a contatti con soggetti inibiti e/o squalificati, siano privi di effetto.

Di conseguenza, essendo stato Moratti ritenuto responsabile di aver avuto rapporti e contatti con soggetto inibito, quale Preziosi, è naturale ritenere che i trasferimenti di Motta e Milito non siano regolari.

Sicchè, seppur vero che la Commissione non può giudicare su questioni riguardanti i trasferimenti, nulla esclude che la stessa potesse instaurare il relativo procedimento dinanzi la Commissione Tesseramenti.

L’art. 47, comma 4, lett. c), CGS prevede infatti che il procedimento vertente sul trasferimento può essere instaurato oltre che su reclamo della parte interessata (ad es. la Roma) e su iniziativa delle Leghe (la Lega di serie A nel caso di specie) anche su iniziativa degli Organi di Giustizia Sportiva, ove ritenessero la definizione della posizione del trasferimento preliminare alla questione loro deferita.

Quindi, se qualcuno si muovesse sarebbe senz’altro possibile addivenire ad una conclusione diversa della vicenda.

Per onor del vero, è necessario precisare come anche Secco (d.s. Juventus) e Bettega (Vice Presidente Juventus all’epoca dei fatti) siano stati condannati per aver avuto rapporti con il Sig. Preziosi (sempre lui) con una mera inibizione, senza che siano stati coinvolti anche i trasferimenti (nel caso quelli di Criscito e Masiello).

Ma tale precedente rende ancor più evidente come il Codice di Giustizia Sportiva non venga rispettato dalla stessa Federazione.

È paradossale che un articolo del CGS volto a garantire il rispetto da parte dei tesserati inibiti e non delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sia sistematicamente disapplicato ed eluso dagli stessi organi chiamati ad applicarlo; ciò tenendo presente come l’art. 22 comma 8 CGS disponga che “i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.

Ma anche tale disposizione sembra essere inserita nel testo del Codice più per forma che per reale volontà di garantire la giustizia all’interno del sistema calcio.

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10 repliche per “Caso Milito-Motta. Il Codice di Giustizia Sportiva ancora una volta disapplicato”

  1. Per onor del vero, è necessario precisare come anche Secco (d.s. Juventus) e Bettega (Vice Presidente Juventus all’epoca dei fatti) siano stati condannati per aver avuto rapporti con il Sig. Preziosi (sempre lui) con una mera inibizione, senza che siano stati coinvolti anche i trasferimenti (nel caso quelli di Criscito e Masiello).

    e sempre ad onor del vero, giova ricordare come il Dr. A- Galliani non sia stato neppure inibito, quando raccontava dagli schermi di un suo mentore la trattativa con Lotito per portare Oddo al Milan….

    ma li' era inibito anche Lotito….si vede che i due segni negativi si elidono….

  2. perchè non metti tutti i particolari, tipo quello che il contratto di motta e milito non è firmato da preziosi e pertanto non riporta alcuna irregolarità?

    pertanto le coincidenze ci sono tutte, ceravolo non fu acquistato, motta e milito non furono venduti direttamente dall'inibito preziosi.

    Rimane l'unico reato di aver avuto rapporti con persone inibite.

    La seconda anomalia non c'entra nulla con l'Inter quindi è messa nell'articolo col solo motivo di spostare l'attenzione della gente.

  3. Infatti, l’art. 10, al fine di garantire che i soggetti inibiti non esercitino alcuna attività inerente le competizioni sportive, prevede altresì che gli atti, conclusi in seguito a contatti con soggetti inibiti e/o squalificati, siano privi di effetto.

    lo dici tu stesso, smentedo il resto dell'articolo, che si tratta di contratti portati a termine da soggetti inibiti a non avere validità.

    Vai pure a vedere se il contratto è portato a termine (firmato) da preziosi…

    • Se è per questo violare 6 volte l'articolo 1 non significa aver violato una volta l'articolo 6!

      Chissà perchè su quello non avete avuto niente da ridire…

      • Andrea forse e' meglio che tu legga il regolamento art 10.1

        Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

        1 Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1,

        comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto

        o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto

        altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere

        comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi

        di effetto.

        Direi che non c'e' molto spazio alle interpretazioni. Qualsiasi contatto con inibiti porta alla nullita' dei contratti.

  4. caro andrea non hai capito una fava.

    nel caso Secco/Bettega/Preziosi non venne contestato l'art. 10, come nel caso moratti/preziosi, dove i contatti con soggetti inibiti DEVONO portere all'annullamento.

    fortunatamente per voi, la roma di Profumo, la lega calcio TIM e gli organi di giustizia sportiva di Abete si guarderanno bene dal fare un esposto alla commissione trasferimenti della figc.

  5. Alessandro Greco Rispondi 12. lug, 2010 at 00:43

    l'art. 10 non parla di sottoscrizione ma di partecipazione alle trattative.

    ciò è sufficiente per la nullità del successivo contratto.

    la seconda anomalia caro andrea centra perchè effettuavo un paragone con il caso menarini.

  6. non vale la pena parlare ad un interista…..sarebbe come parlare con uno stupido, prima ti porta al suo livello, poi ti batte con l'esperienza!!! lasciate perdere!!!!!

  7. Come già scritto altrove, questa è l'ennesima riprova che il codice di giustizia sportiva è carta straccia, se a seconda di chi si persenta lo si applica alla lettera (inventando anche aggravanti) o lo si reinventa allegerendolo in modo assolutamente fantasioso. Eliminiamolo, a questo punto. A cosa serve?

    E purtroppo è anche l'emblema dell'Italia d'oggi: la legge è inapplicata, interpretata, riscritta ad uso e consumo di chi ha il potere

  8. questo e' il calcio. lo spettacolo prima di tutto, anche delle regole…

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